lunedì 23 marzo 2015

ItaliaOggi: "Reati, il dlgs sulla tenuità del fatto delimita i nuovi confini entro cui ottenere tutela"

Niente punizione del colpevole e vittima condannata a far valere le proprie ragioni nel processo civile per danni. Questo vale per le persone fisiche e per professionisti ed imprese. Tutti potranno giovarsi della mano leggera del legislatore penale e ottenere il perdono giudiziale, quando si sgarra in maniera non abituale senza provocare grossi danni. Bisogna però considerare che la vittima del reato (persona fisica, professionista, impresa) avrà la strada in salita per ottenere soddisfazione. E, soprattutto se si subiscono plurime offese di tenue valore (come può essere per un'impresa), non poter contare sul disincentivo della condanna penale implicherà un pregiudizio anche economico non indifferente.
 
Il decreto legislativo 28/2015 in materia di  non punibilità per particolare tenuità del reato attua la legge delega n. 67/2014 e cambia i connotati della giustizia penale, mettendo fuori dal circuito penale l'autore non abituale di un fatto non grave.
 
Il provvedimento introduce la non punibilità di reati che provocano un'offesa di lieve entità, quando contemporaneamente il comportamento del reo non risulta abituale. Siamo di fronte ad una depenalizzazione che riguarda moltissimi reati: tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
 
Il reato  non può essere di particolare tenuità quando il colpevole ha agito per motivi abietti o futili con crudeltà o sevizie; inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime. Il reato è abituale se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o delinquente per tendenza.
 
Appresa dunque una notizia di reato, il pubblico ministero fa le indagini e potrà ritenere che l'offesa è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale. Valutata la scarsa portata offensiva del fatto, chiederà l'archiviazione al giudice delle indagini preliminari. Il reato c'è, ma lo stato pensa che sia meglio non procedere anche se la persona offesa perde l'occasione di far valere le sue ragioni nel procedimento penale. Certo la persona offesa dovrà essere informata della richiesta di archiviazione e avrà la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo entro il termine perentorio di dieci giorni.  Peraltro la persona offesa non ha 'potere di veto': in effetti la legge delega non lo ha previsto e quindi il gip potrà archiviare il procedimento anche se la persona offesa non è d'accordo.